In Italia i genitori hanno una grande libertà nella scelta del nome per il proprio figlio. Ma esistono dei limiti precisi stabiliti dalla legge. Sapere quali nomi sono vietati evita sorprese spiacevoli all'anagrafe nei giorni successivi alla nascita.
La normativa di riferimento è il DPR 3 novembre 2000, n. 396, il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Vediamo cosa prevede.
La legge italiana non fornisce una lista di nomi proibiti, ma definisce delle categorie di nomi che l'ufficiale di stato civile ha il diritto e il dovere di rifiutare.
Questa è la categoria più ampia e anche quella più soggetta a interpretazione. Un nome viene considerato ridicolo quando, nel contesto culturale italiano, è suscettibile di esporre il bambino al pubblico scherno o all'ilarità. È una valutazione che l'ufficiale di stato civile compie caso per caso, tenendo conto del suono, del significato e dell'effetto complessivo del nome scelto.
Non esiste una definizione oggettiva universale, ma in generale rientrano in questa categoria:
Non è possibile dare a un bambino lo stesso nome di un fratello o sorella ancora in vita. Questo divieto ha una ragione pratica evidente: eviterebbe confusione anagrafica e pratici problemi quotidiani all'interno della stessa famiglia.
È invece possibile dare lo stesso nome di un fratello o sorella deceduto, anche se molte famiglie scelgono di non farlo per ragioni affettive.
L'articolo 34 del DPR 396/2000 stabilisce che il nome deve, per quanto possibile, corrispondere al sesso del bambino. Questo principio è stato tuttavia applicato con flessibilità crescente dalla giurisprudenza italiana negli ultimi anni.
In pratica, i nomi tradizionalmente ambigui o di origine straniera vengono generalmente accettati, mentre i nomi chiaramente di genere opposto tendono a essere rifiutati (salvo specifici casi giuridici legati all'identità di genere).
Rientrano in questa categoria i nomi associati a figure storiche con cui è incompatibile l'identificazione pubblica, nomi osceni o offensivi, e più in generale qualsiasi nome che contrasti con i valori fondamentali dell'ordinamento italiano.
No. I nomi stranieri sono pienamente ammessi in Italia. Non esiste alcun obbligo di scegliere un nome italiano o di tradurre un nome straniero nella sua versione italiana.
È quindi perfettamente legale chiamare un bambino con un nome di origine inglese, francese, araba, nordica o di qualsiasi altra tradizione culturale, a patto che rispetti i criteri generali (non ridicolo, non vergognoso, indicante il sesso per quanto possibile).
Fanno eccezione i casi in cui il nome straniero, nel contesto italiano, risulti ridicolo o crei un abbinamento problematico con il cognome della famiglia.
In linea generale sì. La legge italiana non richiede che il nome scelto faccia parte di un elenco ufficiale di nomi approvati, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei come la Germania o il Portogallo. Questo significa che in teoria è possibile registrare un bambino con un nome mai esistito prima.
Tuttavia, il nome inventato è soggetto agli stessi criteri degli altri: non deve essere ridicolo, non deve essere vergognoso e deve indicare il sesso del bambino per quanto possibile. Se l'ufficiale di stato civile ritiene che il nome inventato violi uno di questi criteri, può rifiutarne la registrazione.
Se si tenta di registrare un bambino con un nome che l'ufficiale di stato civile ritiene non conforme alla legge, l'ufficiale può rifiutare la registrazione e invitare i genitori a scegliere un nome diverso.
In caso di disaccordo tra genitori e ufficiale di stato civile, i genitori possono ricorrere al Procuratore della Repubblica, che a sua volta può rivolgersi al Tribunale per una pronuncia definitiva. Il Tribunale valuta la questione e decide se il nome è ammissibile o meno.
Nei casi di effettivo contrasto, il bambino viene registrato con il nome scelto provvisoriamente oppure si attende la decisione del Tribunale prima della registrazione definitiva.
In Italia, la dichiarazione di nascita deve essere effettuata entro dieci giorni dalla nascita se si fa direttamente all'anagrafe del comune di residenza, oppure entro tre giorni se si fa presso la direzione sanitaria dell'ospedale o clinica in cui è avvenuta la nascita.
Se al momento della dichiarazione il nome non è ancora stato scelto definitivamente, è consigliabile consultare preventivamente l'ufficiale di stato civile per verificare che il nome prescelto sia registrabile senza problemi.
Per evitare situazioni spiacevoli nei giorni più delicati dopo la nascita, ecco alcune indicazioni utili: